Vincenzo Miri: Fecondazione eterologa da parte di coppie same sex e tutela del nato (CEDU, 22.6.2023, r. 47998/20 e 23142/21)
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
DECISIONE
Ricorsi nn. 47998/20 e 23142/21
Ettore NUTI contro l’Italia
e Sara DALLABORA e altri contro l’Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 30 maggio 2023 in un comitato composto da:
Péter Paczolay, presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti:
i ricorsi proposti contro la Repubblica italiana dai ricorrenti i cui nomi e informazioni sono riportati nella tabella allegata alla presente decisione («i ricorrenti»), che hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»), nelle date ivi indicate, la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, avvocato dello Stato, le doglianze relative agli articoli 8 e 14 della Convenzione, e di dichiarare irricevibile per il resto il ricorso n. 47998/20,
le osservazioni comunicate dal governo convenuto e quelle comunicate in risposta dai ricorrenti,
le osservazioni comunicate dalle organizzazioni Ordo Iuris e Unione forense per la tutela dei diritti umani, che il presidente della sezione avevaDECISIONE NUTI c. ITALIA e DALLABORA E ALTRI c. ITALIA autorizzato a partecipare in qualità di terzi intervenienti (articolo 36 § 2 della Convenzione);
Dopo aver deliberato, emette la seguente decisione:
OGGETTO DELLA CAUSA
1. I ricorsi riguardano il rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile italiano l’atto di nascita di bambini nati in Italia da coppie omosessuali mediante procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero, poiché tali atti di nascita indicano la madre intenzionale come madre dei bambini. I ricorrenti (si tratta, nel ricorso n. 47998/20 del minore, e nel ricorso n. 23142/21 della madre biologica, della madre intenzionale e di due minori) denunciano una violazione dell’articolo 8, da solo e in combinato disposto con l’articolo 14 della Convenzione.
2. L’elenco dei ricorrenti e le precisazioni pertinenti sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente decisione.
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