Emanuele Bilotti: Surrogazione di maternità e riconoscimento dello status filiationis (CEDU, 31.8.2023, r. 47196/21)
PRIMA SEZIONE
CAUSA C c. ITALIA
(Ricorso n. 47196/21)
SENTENZA
Art 8 • Obblighi positivi • Vita privata • Rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile l’atto di nascita straniero che stabilisce il legame di filiazione tra una bambina nata all’estero mediante gestazione per altri (GPA) e il suo padre biologico, senza prevedere una soluzione alternativa • Giurisprudenza della Corte europea che invita il legislatore nazionale a proporre un possibile riconoscimento di questo legame • Mancato bilanciamento da parte dei giudici interni dei diversi interessi in gioco e mancata considerazione dei requisiti di celerità ed efficacia conformemente all’interesse superiore del minore • Incertezza giuridica prolungata a causa della filiazione della bambina non stabilita da quattro anni, essendo quest’ultima considerata apolide nel suo paese di residenza • Richiamo dei principi al fine di garantire un risultato «rapido» ed «efficace» conformemente all’interesse superiore del minore in materia di accertamento del legame di filiazione tra il genitore biologico e il figlio nato all’estero mediante GPA Art 8 • Vita privata e familiare • Rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile l’atto di nascita straniero che stabilisce il legame di filiazione tra una bambina nata all’estero mediante GPA e la sua madre intenzionale • Nessuna impossibilità generale e assoluta per il riconoscimento di questo legame • Riconoscimento possibile attraverso l’adozione • Margine di apprezzamento non oltrepassato
STRASBURGO
31 agosto 2023
Questa sentenza diverrà definitiva nelle condizioni di cui all’articolo 44 § 2 della
Convenzione. Può subire modifiche di forma.
SENTENZA C c. ITALIA
1
Nella causa C c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una
camera composta da:
Marko Bošnjak, presidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Lətif Hüseynov,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 47196/21) proposto contro la Repubblica italiana da una
cittadina apolide, la sig.ra C («la ricorrente»), che il 21 settembre 2021 ha
adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare il ricorso a conoscenza del governo italiano («il
Governo»),
la decisione di non rivelare l’identità della ricorrente,
le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’11 luglio 2023,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. Il presente ricorso riguarda il rifiuto delle autorità italiane di
riconoscere il rapporto di filiazione stabilito da un atto di nascita ucraino tra
la bambina C, nata all’estero mediante una gestazione per altri («GPA»), e il
suo padre biologico e la sua madre intenzionale. È in gioco l’articolo 8 della
Convenzione.
IN FATTO
2. L.B. e E.A.M. agiscono in nome di C, nata nel 2019, apolide, residente
a C.S., di cui sono rispettivamente il padre biologico e la madre intenzionale.
La ricorrente è stata rappresentata dall’avv. G. Muccio, del foro di Bologna.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, avvocato
dello Stato.
4. Nel 2018, L.B. e E.A.M., una coppia eterosessuale italiana, stipularono
un contratto di GPA in Ucraina. Un embrione ottenuto da un ovulo di una
donatrice anonima e dallo sperma di L.B. fu impiantato nell’utero di una
madre surrogata. La ricorrente nacque nell’agosto 2019. Fu rilasciato un atto
di nascita ucraino.
SENTENZA C c. ITALIA
2
5. Il 16 settembre 2019, L.B. e E.A.M. chiesero all’ufficiale dello stato
civile della città italiana di V. la trascrizione nel registro dello stato civile
dell’atto di nascita ucraino della bambina.
6. Con provvedimento del 4 dicembre 2019, l’ufficio dello stato civile
respinse la domanda, poiché tale trascrizione si poneva in contrasto con
l’ordine pubblico.
7. Il 14 gennaio 2020 L.B. e E.A.M. proposero opposizione avverso il
diniego di trascrizione dinanzi al tribunale di V. chiedendo la trascrizione
dell’atto e, in subordine, la trascrizione del solo nome del padre biologico. Il
pubblico ministero chiese al tribunale di accogliere la domanda subordinata.
8. Con decreto del 16 marzo 2020, il tribunale respinse il ricorso in quanto
la tutela dell’interesse superiore del minore non poteva portare a violare il
principio di incompatibilità della GPA con l’ordine pubblico.
9. L.B. e E.A.M. impugnarono questo decreto e chiesero, con una
domanda cautelare, inserita nel procedimento d’appello, la trascrizione
parziale dell’atto di nascita nei confronti di L.B. Il pubblico ministero chiese
alla corte d’appello di accogliere il reclamo.
10. Con un decreto del 14 giugno 2021 la corte d’appello respinse il loro
reclamo sottolineando, in particolare, che la domanda di trascrizione parziale
presentata nel ricorso cautelare era inammissibile, poiché il ricorso nel
procedimento principale riguardava esclusivamente la trascrizione integrale
dell’atto di nascita di C.
11. L’8 giugno 2022 L.B. chiese all’ufficio dello stato civile del comune
di C.S., dove aveva trasferito la sua residenza, di procedere alla trascrizione
parziale dell’atto di nascita di sua figlia.
12. Con una nota del 6 luglio 2022, l’ufficio dello stato civile negò la
trascrizione parziale in quanto il divieto della GPA non poteva essere eluso.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI
I. IL REGIME GIURIDICO INTERNO
A. La legge di semplificazione dello stato civile
13. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000
(legge di semplificazione dello stato civile) prevede che le dichiarazioni di
nascita fatte all’estero, e riguardanti cittadini italiani, devono essere trasmesse
alle autorità consolari (articolo 15). Queste ultime trasmettono al comune in
cui l’interessato intende stabilire la sua residenza una copia degli atti in
questione ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile (articolo 17).
Gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se sono contrari
all’ordine pubblico (articolo 18). Affinché abbiano effetto in Italia, i
provvedimenti delle autorità straniere sulla capacità personale o sull’esistenza
SENTENZA C c. ITALIA
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di rapporti familiari non devono essere contrari all’ordine pubblico (articolo
65).
B. La legge n. 40 del 19 febbraio 2004 in materia di procreazione
medicalmente assistita
14. La legge n. 40 del 19 febbraio 2004 in materia di procreazione
medicalmente assistita vieta la pratica e l’organizzazione di qualsiasi forma
di maternità surrogata nonché la relativa pubblicità. Questa disposizione si
applica a tutti i partecipanti alle varie operazioni connesse alla GPA, compresi
la madre surrogata e i genitori committenti. La legge punisce chiunque
pratichi, organizzi o promuova la commercializzazione di gameti o embrioni
o la maternità surrogata. La legge punisce i contravventori con la pena della
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a 1.000.000 di
euro (EUR). Per i medici coinvolti è disposta la sospensione dall’esercizio
professionale da uno a tre anni.
15. L’articolo 4 di questa legge prevedeva il divieto del ricorso a tecniche
di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Il mancato rispetto
di questa disposizione comportava una sanzione pecuniaria da 300.000 a
600.000 EUR.
16. Con la sentenza n. 162 del 9 aprile 2014, la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale di queste disposizioni nella parte in cui
si applicavano anche alle coppie eterosessuali cui fosse stata diagnosticata
una patologia che causa sterilità o infertilità assolute ed irreversibili.
17. In questa stessa sentenza, la Corte costituzionale ha invece ritenuto
legittimo il divieto, previsto dall’articolo 12, comma 6, della legge in
questione, del ricorso alla maternità surrogata.
18. Con la sentenza n. 96 del 5 giugno 2015, la Corte costituzionale,
chiamata a pronunciarsi nuovamente sul divieto di ricorso alle tecniche di
procreazione eterologhe, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di queste
disposizioni nella parte in cui si applicavano alle coppie fertili portatrici di
malattie genetiche trasmissibili.
19. L’articolo 5 prevede che «(…) possono accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita [soltanto] coppie [formate da persone]
maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente
fertile, entrambi viventi».
C. Il codice civile
20. La disposizione del codice civile che disciplina il riconoscimento del
minore nato fuori dal matrimonio, nei suoi passaggi pertinenti al caso di
specie, è formulata come segue:
SENTENZA C c. ITALIA
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Articolo 250
Riconoscimento
«Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti
dall’articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra
persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto
congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto
senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire
senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che
vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al
giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se
non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con
sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il
giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che
abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e
assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione,
salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo
del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione
all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315 bis e al suo
cognome ai sensi dell’articolo 262.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto
riguardo all’interesse del figlio.»
21. Le disposizioni relative alla procedura di adozione sono inserite nella
legge n. 184 del 1983, intitolata «Diritto del minore ad una famiglia», come
modificata dalle leggi n. 149 del 2001 e n. 174 del 2015.
«Titolo IV – Dell’adozione in casi particolari
Capitolo I – Dell’adozione in casi particolari e dei suoi effetti»
Articolo 44
«1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui
al comma 1 dell’articolo 7 [vale a dire nel caso di minori che non sono ancora stati
dichiarati adottabili]:
(…)
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
(…)».
SENTENZA C c. ITALIA
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D. La giurisprudenza interna pertinente
1. La Corte di cassazione
22. Con la sentenza n. 12193 dell’8 maggio 2019, le Sezioni Unite della
Corte di cassazione hanno ribadito il principio secondo il quale non può
essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un
giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un
minore nato all’estero mediante GPA e un soggetto che non abbia con lo
stesso alcun rapporto biologico. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato che
i valori tutelati dal predetto divieto non escludono la possibilità di attribuire
rilievo al rapporto genitoriale mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici,
quali l’adozione in casi particolari (articolo 44, comma primo, lett. d) della
legge n. 184 del 1983).
23. Con una sentenza dell’8 novembre 2022, depositata in cancelleria il
30 dicembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, hanno ribadito
che la trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato mediante una GPA
praticata all’estero era, per quanto riguardava il genitore intenzionale, vietata
perché contraria all’ordine pubblico. Esse hanno affermato che il
riconoscimento della genitorialità non può essere affidato ad uno strumento di
carattere automatico perché l’instaurazione della genitorialità richiede una
valutazione di concretezza: quella valutazione di concretezza che postula il
riscontro del preminente interesse del bambino a continuare, con la veste
giuridica dello status, un rapporto di cura e di affettività che, già nei fatti, si
atteggia a rapporto genitoriale. In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato
che: «una diversa soluzione porterebbe a fondare l’acquisto della genitorialità
sulla sola scelta degli adulti, anziché su una relazione affettiva già di fatto
instaurata e consolidata».
24. Le Sezioni Unite hanno quindi affermato, facendo riferimento alle
sentenze D.B. e altri c. Svizzera (nn. 58817/15 e 58252/15, 22 novembre
2022) e D c. Francia (nn. 11288/18, 16 luglio 2020), quanto segue: «Il
bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al
riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto
affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale.
L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata
gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita
attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’articolo 44, primo
comma, lettera d), della legge n. 184 del 1983. Allo stato dell’evoluzione
dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare
riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al
legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno
procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento
della sua nascita».
25. Nella suddetta sentenza, le Sezioni Unite, nonostante il legislatore
italiano sia rimasto finora inerte di fronte all’invito della Corte costituzionale
SENTENZA C c. ITALIA
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a disciplinare la questione, ha riconosciuto che, nella sentenza n. 79 del 2022
(si veda il paragrafo 28 infra), pronunciandosi proprio su un caso di adozione
a seguito di una GPA da parte di una coppia dello stesso sesso unita da
un’unione civile, la Corte costituzionale stessa ha escluso dalla disciplina
dell’adozione in casi particolari l’ostacolo all’instaurazione tra l’adottato e i
genitori dell’adottante dello stesso rapporto di parentela che si instaurava con
gli altri tipi di adozione, intervenendo così su un elemento centrale della
legge. Secondo le Sezioni Unite, la sentenza ha eliminato l’elemento più
importante della mancata pertinenza della soluzione dell’adozione speciale
alla situazione del bambino nato nell’ambito della GPA.
2. La Corte costituzionale
26. La Corte costituzionale italiana, esaminando nella sua sentenza n. 33
del 2021 alcune questioni di costituzionalità relative allo stato civile dei
bambini nati mediante GPA (pratica vietata dalla legge italiana e, in
particolare, dall’articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004) ha
rammentato la necessità per le autorità di riconoscere i legami del minore con
la sua famiglia affinché quest’ultimo possa essere identificato dalla legge
come membro della famiglia nella quale vive. La Corte costituzionale ha
precisato che, nel caso in questione, non era in discussione il diritto alla
genitorialità delle persone che si prendono cura del bambino, ma l’interesse
del minore, ed ha ritenuto che questo interesse dovesse essere bilanciato con
l’obiettivo legittimo del sistema giuridico, che è quello di disincentivare il
ricorso alla GPA, pratica sanzionata dal diritto penale.
27. La Corte costituzionale ha anche espresso l’auspicio che il legislatore
trovi una soluzione che tenga conto di tutti i diritti e gli interessi in gioco,
adeguando la legge esistente alla necessità di proteggere i bambini nati
mediante GPA, vale a dire disciplinando l’adozione in modo più aderente alle
peculiarità della situazione in esame.
28. Con una sentenza del 24 febbraio 2022, la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni relative
all’adozione «in casi particolari», in quanto queste ultime non assicuravano
che si creasse tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, lo stesso rapporto di
parentela che si instaurava con gli altri tipi di adozione.
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNAZIONALI
Le Linee guida su una giustizia a misura di minore
29. Le Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa su
una giustizia a misura di minore sono state adottate dal Comitato dei Ministri
il 17 novembre 2010. Si riportano i passaggi pertinenti nel caso di specie:
SENTENZA C c. ITALIA
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IV. Una giustizia a misura di minore, prima, durante e dopo il procedimento giudiziario
1. Informazione e consulenza.
1. Fin dal primo contatto con il sistema giudiziario o con altre autorità competenti
(quali la polizia, i servizi per l’immigrazione, i servizi educativi, sociali o sanitari) e nel
corso dell’intero procedimento, i minori e i loro genitori dovrebbero essere prontamente
e debitamente informati, tra l’altro:
a. sui loro diritti, in particolare i diritti specifici di cui godono i minori con riferimento
ai procedimenti giudiziari e stragiudiziari in cui sono o potrebbero essere coinvolti,
nonché sugli strumenti di ricorso disponibili in caso di un’eventuale violazione dei loro
diritti, ivi compresa la possibilità di avviare un procedimento giudiziario o
stragiudiziario o fare ricorso a un altro tipo di intervento. Ciò può comprendere
informazioni relative alla probabile durata del procedimento, al possibile accesso ad
appelli e a meccanismi di ricorso indipendenti
(…).
4. Evitare i ritardi ingiustificati
50. In tutti i procedimenti che coinvolgono i minori si dovrebbe applicare il principio
dell’urgenza, al fine di fornire una rapida risposta e tutelare l’interesse superiore del
minore, nel rispetto del principio dello stato di diritto.
51. Nelle cause che riguardano il diritto di famiglia (filiazione, custodia, rapimento
da parte di un genitore, ad esempio) i tribunali dovrebbero prestare una diligenza
eccezionale per evitare di far ricadere delle conseguenze dannose sui rapporti familiari.
IN DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA
CONVENZIONE
30. La ricorrente lamenta di non poter ottenere il riconoscimento in Italia
della sua filiazione legalmente accertata all’estero a seguito di trattamento di
GPA, e denuncia una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, sancito dall’articolo 8 della Convenzione nei termini seguenti:
«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, (…).
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al
benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla
protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»
A. Sulla ricevibilità
31. Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato né
irricevibile per uno degli altri motivi di cui all’articolo 35 della Convenzione,
la Corte lo dichiara ricevibile.
SENTENZA C c. ITALIA
8
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
32. Citando la giurisprudenza della Corte, la ricorrente chiede a
quest’ultima di constatare una violazione del suo diritto alla vita privata e
familiare in quanto si troverebbe nell’impossibilità di stabilire il rapporto di
filiazione che la unisce a suo padre biologico e alla sua madre intenzionale.
33. La ricorrente dichiara che il rifiuto da parte delle autorità nazionali di
riconoscere come suoi genitori il suo padre biologico e la sua madre
intenzionale, da un lato, e il fatto che lei non abbia alcuna cittadinanza,
dall’altro, la pongono in uno stato di incertezza giuridica molto grave.
Aggiunge che, in assenza di un documento che attesti il rapporto di filiazione
che la unisce a L.B. e a E.A.M., la sua vita sociale è estremamente limitata.
La ricorrente sostiene, in particolare, che i suoi genitori hanno incontrato
delle difficoltà in situazioni legate all’asilo nido e alla scuola, e con il servizio
sanitario nazionale a cui si sono rivolti per avere accesso a un pediatra.
34. La ricorrente rammenta che L.B., ai sensi dell’articolo 254 del codice
civile, ha chiesto all’ufficiale dello stato civile di trascrivere l’atto di nascita
con indicazione del padre biologico, in quanto quest’ultimo l’aveva già
riconosciuta come sua figlia secondo l’atto di nascita ucraino.
35. Il Governo, da parte sua, afferma che non vi è stata violazione dei
diritti protetti dalla Convenzione, dato che il divieto di trascrivere gli atti di
nascita accertati all’estero nei confronti di bambini concepiti mediante GPA
è unicamente di competenza dello Stato. Il Governo spiega peraltro che la
relazione esistente tra il minore e, a seconda dei casi, il genitore biologico o
il genitore di fatto, beneficia in ogni caso del riconoscimento e della
protezione offerti dall’adozione in casi particolari, la quale è in gran parte
analoga all’adozione comune.
36. Il Governo precisa che la legge italiana disciplina i casi nei quali la
procreazione medicalmente assistita è ammessa, escludendo le coppie dello
stesso sesso da queste procedure e vietando, senza eccezioni, il ricorso alla
GPA.
37. Il Governo afferma, inoltre, che il divieto del ricorso alla GPA è
giustificato dalla necessità di proteggere la donna e di preservare l’interesse
del minore. Tale divieto perseguirebbe dunque due degli scopi legittimi
elencati nell’articolo 8 § 2 della Convenzione: la «protezione della salute» e
la «protezione dei diritti e delle libertà altrui».
38. Il Governo afferma che la ricorrente potrebbe essere riconosciuta dal
suo padre biologico ai sensi dell’articolo 250 del codice civile, il che le
permetterebbe di ottenere la cittadinanza italiana. Rammenta che il rifiuto di
trascrivere l’atto di nascita straniero non osta al riconoscimento del legame
esistente tra il bambino e il genitore biologico. Il Governo indica anche che
L.B. avrebbe potuto chiedere la trascrizione parziale dell’atto di nascita.
SENTENZA C c. ITALIA
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39. Per quanto riguarda la madre intenzionale, il Governo rammenta che
quest’ultima può scegliere la via dell’adozione in alcuni casi particolari.
2. Valutazione della Corte
a) Ingerenza, base giuridica e scopo legittimo
40. La Corte ritiene che l’esistenza di un’ingerenza nel diritto della
ricorrente al rispetto della sua vita privata sia fuori dubbio.
41. Essa rammenta che una tale ingerenza viola l’articolo 8 a meno che
non sia «prevista dalla legge» e persegua uno o più scopi legittimi tra quelli
indicati nel secondo paragrafo di tale disposizione, e non sia «necessaria in
una società democratica» per raggiungerli. La nozione di «necessità» implica
un’ingerenza fondata su un «bisogno sociale imperioso» e, soprattutto,
proporzionata allo scopo legittimo perseguito (Mennesson c. Francia, n.
65192/11, § 50, CEDU 2014 (estratti)).
42. La Corte constata che il rigetto della domanda volta a ottenere la
trascrizione nei registri dello stato civile dell’atto di nascita straniero della
ricorrente era previsto dalla legge, ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo
8, in quanto la GPA era vietata.
43. Essa rammenta di avere già dichiarato che il rifiuto di riconoscere un
legame di filiazione tra il minore nato all’estero mediante una GPA e i
genitori intenzionali deriva dalla volontà di un determinato Stato di
scoraggiare i suoi cittadini dal ricorrere fuori dal territorio nazionale a un
metodo di procreazione che esso vieta nel suo territorio, allo scopo di
proteggere i bambini e la madre surrogata (Mennesson, sopra citata, § 62).
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ammette dunque che l’ingerenza
in questione era prevista dalla legge e perseguiva due degli scopi legittimi
elencati nel secondo paragrafo dell’articolo 8 della Convenzione: la
«protezione della salute» e «la protezione dei diritti e delle libertà altrui».
b) Necessità in una società democratica
i. I principi generali pertinenti
44. Resta da determinare se tale ingerenza fosse «necessaria in una società
democratica» per raggiungere questi scopi.
45. Nella sentenza Mennesson (sopra citata, §§ 96 e 99) (si veda anche
Labassee c. Francia, n. 65941/11, 26 giugno 2014), la Corte ha esaminato
dal punto di vista dell’articolo 8 della Convenzione l’impossibilità per due
bambine, nate in California a seguito di una GPA, di ottenere in Francia il
riconoscimento della filiazione legalmente stabilita negli Stati Uniti tra le
stesse e il loro padre biologico.
46. In tale sentenza la Corte ha concluso che vi era stata violazione del
diritto al rispetto della vita privata delle minori. Per giungere a tale
conclusione, essa ha anzitutto sottolineato che «il rispetto della vita privata
esige che ognuno possa stabilire i dettagli della propria identità di essere
SENTENZA C c. ITALIA
10
umano, il che comprende la sua filiazione», e che «quando si parla di
filiazione entra in gioco un aspetto fondamentale dell’identità degli
individui» (§ 96 della sentenza). Essa ha aggiunto che «il diritto al rispetto
della vita privata [dei minori nati all’estero mediante una GPA], che implica
che ciascuno possa stabilire in sostanza la propria identità, ivi compresa la
sua filiazione, risulta[va] significativamente compromesso [dal mancato
riconoscimento nel diritto francese del legame di filiazione tra tali minori e il
loro padre biologico]». Essa ne ha dedotto che si poneva «una questione grave
di compatibilità di tale situazione con l’interesse superiore delle minori, il cui
rispetto deve guidare ogni decisione che le riguarda».
47. La Corte si è poi pronunciata sulla questione del riconoscimento del
rapporto di filiazione tra le due minori e il padre intenzionale, che era il loro
padre biologico, e ha dichiarato quanto segue (ibidem, § 100):
«Non solo il legame tra le ricorrenti [ossia le bambine] e il loro padre biologico non
è stato ammesso quando è stata presentata la domanda di trascrizione degli atti di
nascita, ma la sua legittimazione per mezzo di un riconoscimento di paternità o
dell’adozione, o per effetto della titolarità dello status di genitore, sarebbe contrario ai
divieti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione anche su questi punti (…).
La Corte ritiene, tenuto conto delle conseguenze di questa grave restrizione sull’identità
e sul diritto al rispetto della vita privata delle ricorrenti, che ostacolando in tal modo sia
il riconoscimento che l’accertamento nel diritto interno del loro legame di filiazione
rispetto al padre biologico, lo Stato convenuto sia andato oltre quanto gli consentiva il
suo margine di apprezzamento.»
48. Il 10 aprile 2019 la Corte ha emesso un Parere consultivo relativo al
riconoscimento nel diritto interno di un rapporto di filiazione tra un bambino
nato da una gestazione per altri praticata all’estero e la madre intenzionale
[GC] (domanda n. P16-2018-001, Corte di cassazione francese, 10 aprile
2019), il cui dispositivo è così formulato:
«Quando, come nell’ipotesi formulata nei quesiti della Corte di cassazione, un
bambino è nato all’estero mediante una GPA dai gameti del padre intenzionale e di una
terza donatrice, e quando il rapporto di filiazione tra un minore e il padre intenzionale
dello stesso è stato riconosciuto nel diritto interno:
1. il diritto al rispetto della vita privata del minore, ai sensi dell’articolo 8 della
Convenzione, richiede che il diritto interno offra una possibilità di riconoscimento di
un rapporto di filiazione tra tale minore e la madre intenzionale dello stesso, indicata
nell’atto di nascita regolarmente formato all’estero come «madre legale»;
2. il diritto al rispetto della vita privata del minore, ai sensi dell’articolo 8 della
Convenzione, non richiede, tuttavia, che tale riconoscimento avvenga attraverso la
trascrizione nei registri dello stato civile dell’atto di nascita regolarmente formato
all’estero; il riconoscimento può essere fatto in altro modo, ad esempio mediante
l’adozione del minore da parte della madre intenzionale, a condizione che le modalità
previste dal diritto interno garantiscano l’effettività e la celerità della sua attuazione,
conformemente all’interesse superiore del minore.»
49. Più in generale, la Corte ha sottolineato nel parere consultivo che la
scelta dei mezzi di cui avvalersi per permettere il riconoscimento del rapporto
figlio–genitori intenzionali rientrava nel margine di apprezzamento degli
SENTENZA C c. ITALIA
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Stati. Essa ha osservato a questo riguardo che non vi era un consenso europeo
in materia (quando l’accertamento o il riconoscimento del legame tra il
minore e il genitore intenzionale è possibile, le modalità degli stessi variano
da uno Stato all’altro), e che l’identità dell’individuo è meno direttamente in
gioco quando si tratta non del principio stesso dell’accertamento o del
riconoscimento della sua filiazione ma dei mezzi di cui avvalersi a tale scopo
(§ 51).
50. La Corte ha aggiunto nello stesso parere che la necessità di offrire una
possibilità di riconoscimento del legame tra il bambino e la madre
intenzionale valeva a fortiori quando il bambino era stato concepito con i
gameti del padre intenzionale e i gameti della madre intenzionale, e il
rapporto di filiazione tra il bambino e il padre intenzionale era stato
riconosciuto nel diritto interno (§ 47).
51. Nella causa D c. Francia (n. 11288/18, 16 luglio 2020), che
riguardava il rifiuto di accertare un rapporto di filiazione tra un minore nato
all’estero mediante una GPA e la sua madre intenzionale, la Corte ha
applicato i principi elaborati nel parere consultivo sopra menzionato. Perciò,
essa ha affermato che, quando un bambino è nato all’estero attraverso la GPA,
ed è stato concepito con i gameti del padre intenzionale, il diritto al rispetto
della vita privata del minore richiede che il diritto interno offra una possibilità
di riconoscimento di un rapporto di filiazione tra il minore e il padre
intenzionale e tra il minore e la madre intenzionale, che si tratti o meno della
madre genetica (§ 54). Essa ha precisato che tale riconoscimento del rapporto
di filiazione tra il minore e il padre intenzionale, padre biologico, e tra il
minore e la madre intenzionale che non è la madre genetica, può debitamente
avvenire con mezzi diversi dalla trascrizione dell’atto di nascita straniero del
minore (ibidem).
52. In questa causa, la Corte ha concluso che l’adozione del figlio del
coniuge costituiva, nel caso di specie, un meccanismo effettivo e
sufficientemente rapido che ha permesso il riconoscimento del legame di
filiazione esistente tra la minore e la madre intenzionale (§ 70). Essa ha
ritenuto che, di conseguenza, rifiutandosi di procedere alla trascrizione
dell’atto di nascita straniero nei registri dello stato civile nazionale nella
misura in cui in tale atto la madre intenzionale era indicata come madre della
minore, lo Stato convenuto, nelle circostanze del caso, non avesse
oltrepassato il proprio margine di apprezzamento (§ 71) e, dunque, ha
dichiarato che non vi era stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione
(§ 72).
53. Infine, nella causa D.B. e altri c. Svizzera (nn. 58817/15 e 58252/15,
22 novembre 2022), la Corte ha concluso che vi è stata violazione
dell’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata) nei
confronti del bambino, e che non vi è stata violazione dell’articolo 8 (diritto
al rispetto della vita familiare) nei confronti del padre intenzionale e del padre
genetico. Per quanto riguarda il minore, essa ha osservato in particolare che,
SENTENZA C c. ITALIA
12
alla nascita dello stesso, il diritto interno non offriva alcuna possibilità di far
riconoscere il rapporto di filiazione tra il genitore intenzionale e il figlio. Di
conseguenza, gli interessati erano stati privati per quasi sette anni e otto mesi
di qualsiasi possibilità di far riconoscere il suddetto rapporto di filiazione in
modo definitivo. La Corte ha dunque dichiarato che, rifiutandosi di
riconoscere il rapporto di filiazione debitamente accertato da un atto di
nascita straniero tra il padre intenzionale e il minore nato negli Stati Uniti
ricorrendo a una GPA, senza offrire un altro mezzo per far riconoscere il
rapporto in questione, le autorità svizzere avevano violato l’interesse
superiore del minore. In altre parole, l’impossibilità generale e assoluta, per
un periodo di tempo significativo, di ottenere il riconoscimento del rapporto
tra il minore e il padre intenzionale costituisce un’ingerenza sproporzionata
nel diritto del bambino al rispetto della sua vita privata.
ii. Applicazione di questi principi nel caso di specie
54. La Corte rammenta innanzitutto che il rispetto della vita privata esige
che ogni bambino possa stabilire i dettagli della propria identità di essere
umano, il che comprende la sua filiazione. Ora, a tale proposito la ricorrente
si trova in uno stato di incertezza giuridica che deriva dal fatto che, da un lato,
i giudici interni non riconoscono il rapporto di filiazione che, secondo il suo
atto di nascita ucraino, la unisce a L.B. (il suo padre biologico) e a E.A.M. (la
sua madre intenzionale) e, dall’altro, non ha la cittadinanza italiana.
55. Per determinare se questa situazione comporti una violazione
dell’articolo 8 della Convenzione, la Corte esaminerà l’impossibilità per la
ricorrente di ottenere il riconoscimento della sua filiazione anzitutto nei
confronti del suo padre biologico, e poi nei confronti della sua madre
intenzionale.
α) Sull’accertamento del rapporto di filiazione tra la ricorrente e il suo padre
biologico
56. La Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, l’articolo 8
della Convenzione richiede che il diritto interno offra una possibilità di
riconoscimento del legame tra un minore nato mediante una GPA praticata
all’estero e il padre intenzionale quando quest’ultimo è il padre biologico.
Essa ha affermato, nella sentenza Mennesson, che l’assenza di una tale
possibilità comportava una violazione del diritto del minore al rispetto della
sua vita privata, sancito da tale disposizione (Mennesson, sopra citata, §§ 100-
101; si vedano anche Labassee, sopra citata, e Foulon e Bouvet c. Francia,
nn. 9063/14 e 10410/14, 21 luglio 2016, e Laborie c. Francia, n. 44024/13,
19 gennaio 2017).
57. La Corte rammenta di avere concluso, nel parere consultivo (n.
P16-2018-001, sopra citato, § 40) che la scelta dei mezzi di cui avvalersi per
permettere il riconoscimento del legame esistente tra un figlio e un genitore
intenzionale rientra nel margine di apprezzamento degli Stati. Essa ha
SENTENZA C c. ITALIA
13
osservato a questo riguardo che non vi è un consenso europeo in materia, e
che l’identità dell’individuo è meno direttamente in gioco quando si tratta non
del principio stesso dell’accertamento o del riconoscimento della sua
filiazione, ma dei mezzi di cui avvalersi a tale scopo (ibidem, § 51).
Inoltre, essa ha constatato che l’assenza di riconoscimento di un rapporto
di filiazione tra un minore nato mediante il ricorso a una GPA praticata
all’estero e il genitore intenzionale ha conseguenze negative su vari aspetti
del diritto del minore al rispetto della sua vita privata e sfavorisce
quest’ultimo in quanto lo pone in una forma di incertezza giuridica per quanto
riguarda la sua identità nella società (ibidem, §§ 96 e 75 rispettivamente). È
nell’interesse del minore che vive questa situazione che la durata
dell’incertezza nella quale si trova per quanto riguarda l’accertamento della
sua filiazione sia quanto più breve possibile.
58. A questo proposito, la Corte rammenta che, quando è in gioco la
relazione tra una persona e suo figlio, si impone un dovere di diligenza
eccezionale, in quanto il passare del tempo può portare a risolvere la
questione con un fatto compiuto (si veda per esempio, per quanto riguarda il
diritto al rispetto della vita privata, Ahrens c. Germania, n. 45071/09, § 76 e
78, 22 marzo 2012, e, per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita
familiare, Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC], n. 37283/13, § 212, 10
settembre 2019).
59. Spetta infatti a ciascuno Stato contraente munirsi di strumenti
giuridici adeguati e sufficienti per assicurare il rispetto degli obblighi positivi
che ad esso incombono ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, tra cui
l’obbligo di diligenza eccezionale quando è in gioco la relazione tra una
persona e suo figlio (si veda, per esempio, Soares de Melo c. Portogallo, n.
72850/14, § 92, 16 febbraio 2016).
60. La Corte osserva che, secondo la sua giurisprudenza (parere
consultivo n. P16-2018-001, sopra citato, e D c. Francia, sopra citata), essa
non è chiamata a esaminare le modalità di accertamento o di riconoscimento
di un rapporto di filiazione di un bambino nato ricorrendo a una GPA praticata
all’estero (trascrizione dell’atto di nascita straniero parziale o completa,
adozione piena o semplice, accertamento ex novo del rapporto nel paese di
residenza del minore), ma deve invece verificare se il processo decisionale
dello Stato di residenza del minore, considerato complessivamente, abbia
assicurato un’adeguata protezione degli interessi in gioco. Infatti, è
fondamentale che le modalità di accertamento della filiazione previste dal
diritto interno garantiscano l’effettività e la celerità della sua attuazione
(parere consultivo n. P16-2018-001, sopra citato, § 55), conformemente
all’interesse superiore del minore in modo da evitare che quest’ultimo sia
mantenuto a lungo nell’incertezza giuridica.
61. La Corte osserva che, nel caso di specie, poiché è stata negata loro la
trascrizione dell’atto di nascita, nel 2019, L.B. e E.A.M. si sono rivolti al
tribunale di V. chiedendone la trascrizione completa o, in subordine, la
SENTENZA C c. ITALIA
14
trascrizione parziale nei confronti del padre biologico. Il tribunale, malgrado
il parere favorevole della procura che chiedeva di accordare la trascrizione
parziale, ha respinto il ricorso in quanto la considerazione per l’interesse
superiore del minore non poteva portare a ignorare il principio di
incompatibilità della GPA con l’ordine pubblico. Nessuna risposta specifica
è stata data per quanto riguarda la domanda presentata in subordine.
62. L.B. e E.A.M. hanno interposto appello avverso questa decisione e,
mediante un ricorso cautelare, hanno chiesto la trascrizione parziale dell’atto
di nascita nei confronti di L.B. La Corte osserva inoltre che la procura ha
espresso nuovamente un parere favorevole.
63. Con sentenza emessa il 14 giugno 2021, la corte d’appello ha respinto
il ricorso dichiarando inammissibile la domanda di trascrizione parziale, per
una questione di forma, in quanto la domanda originale riguardava
esclusivamente la trascrizione integrale dell’atto di nascita di C che era
contraria all’ordine pubblico.
64. Successivamente L.B. ha chiesto all’ufficiale dello stato civile la
trascrizione parziale, che è stata anch’essa negata (si vedano i paragrafi 11 e
12 supra).
65. Evidentemente, i giudici interni hanno respinto le domande in
questione senza effettuare un bilanciamento dei diversi interessi in gioco e,
soprattutto, senza considerare le esigenze di celerità ed efficacia richieste in
procedimenti come quello del caso di specie (paragrafo 48 supra). In
particolare, per quanto riguarda «l’efficacia», la Corte non può che constatare
che:
– il rifiuto dei pareri della procura non è stato motivato, salvo per ragioni
di conflitto con l’ordine pubblico;
– per quanto riguarda la domanda di trascrizione parziale, essa è stata
respinta unicamente a causa di un formalismo eccessivo, in quanto non era
oggetto del ricorso, questione che non può essere pertinente in un
procedimento basato sull’interesse superiore del minore; e,
– nessuna indicazione, in tutte le fasi del procedimento, è stata data per
quanto riguarda un eventuale mezzo alternativo per ottenere che fosse
accertato il rapporto di filiazione tra la ricorrente e il suo padre biologico,
ponendo la ricorrente dinanzi al semplice rifiuto non fondato sull’assenza
delle condizioni preliminari.
66. Per quanto riguarda l’esigenza di «celerità», la Corte constata che:
– sebbene siano passati quasi quattro anni da quando è stata presentata la
domanda di trascrizione dell’atto di nascita straniero della ricorrente, di fronte
al parere favorevole della procura i giudici interni hanno negato la
trascrizione integrale e, per motivi procedurali, non hanno esaminato la
domanda di trascrizione parziale; e,
– dopo che sono state respinte le domande di trascrizione, non è stato
previsto alcun ponte procedurale da parte delle giurisdizioni per trasformare
il procedimento in modo che fosse il più adatto a permettere l’accertamento
SENTENZA C c. ITALIA
15
del rapporto di filiazione, cosicché, in assenza di tale ponte, L.B. ha dovuto
ricominciare la procedura, rivolgendosi all’ufficiale dello stato civile il quale
– essendogli stata presentata una domanda di trascrizione parziale – l’ha
respinta sebbene la trascrizione parziale sia normalmente ammessa nei
confronti del genitore biologico.
67. La Corte non può prevedere quale sarebbe stato l’esito di un eventuale
procedimento dinanzi ai giudici nazionali volto a far riconoscere il rapporto
di filiazione tra la ricorrente e il suo padre biologico. Tuttavia, si deve
concludere che, nel caso di specie, i giudici interni non sono stati in grado di
prendere una decisione rapida per proteggere l’interesse della ricorrente a che
la sua filiazione biologica fosse accertata, e non sembra essere stata prevista
nessun’altra soluzione alternativa. La ricorrente, all’età di quattro anni, è
mantenuta in uno stato di incertezza prolungata per quanto riguarda la sua
identità personale fin dalla nascita. In particolare, la stessa non ha una
filiazione accertata, il che ha conseguenze importanti sul suo stato civile, ed
è considerata come apolide in Italia.
Conclusione
68. Alla luce delle considerazioni sopra esposte (paragrafi 56-67 supra),
la Corte rammenta in particolare che, al fine di garantire un risultato «rapido»
ed «efficace» conformemente all’interesse superiore del minore in materia di
accertamento del rapporto di filiazione tra il genitore biologico e il figlio nato
ricorrendo a una GPA praticata all’estero: (a) il processo decisionale deve
essere sufficientemente incentrato sull’interesse superiore del minore e, in tal
senso, privo di formalismo eccessivo e in grado di realizzare questo interesse
a prescindere da eventuali vizi procedurali; (b) i giudici interni devono
cooperare con le parti indicando le soluzioni scelte dal sistema, a prescindere
dalle richieste delle parti interessate.
Di conseguenza, la Corte ritiene che, alla luce delle circostanze particolari
del caso di specie, nonostante il margine di apprezzamento riconosciuto allo
Stato, le autorità italiane siano venute meno all’obbligo positivo di garantire
il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata al quale quest’ultima
ha diritto in virtù della Convenzione. Pertanto, vi è stata violazione
dell’articolo 8 della Convenzione su questo punto.
β) Sull’accertamento del rapporto di filiazione tra la ricorrente e la sua madre
intenzionale
69. Per quanto riguarda l’impossibilità per la ricorrente di far riconoscere
il legame che la unisce alla sua madre intenzionale, la Corte constata che
E.A.M. può chiedere l’adozione della ricorrente in base all’articolo 44 della
legge n. 184 del 1983.
70. A tale riguardo, la Corte rammenta che la Corte costituzionale ha
dichiarato l’incostituzionalità delle disposizioni relative all’adozione «in casi
particolari» in quanto queste ultime escludevano che tra l’adottato e i genitori
SENTENZA C c. ITALIA
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dell’adottante si creasse lo stesso legame di parentela che si instaurava con gli
altri tipi di adozione (paragrafo 28 supra).
71. Inoltre, la Corte rileva che nel novembre 2022 le Sezioni Unite della
Corte di cassazione, pur ribadendo che la trascrizione dell’atto di nascita di
un bambino nato mediante una GPA praticata all’estero era, per quanto
riguardava il genitore intenzionale, vietata perché contraria all’ordine
pubblico, hanno stabilito, facendo riferimento alle sentenze D.B. e altri c.
Svizzera e D c. Francia, sopra citate, che «l’adozione rappresenta lo
strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il
conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del
genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel
prendersi cura del bambino sin dal momento della sua nascita» (paragrafi 23-
25 supra).
72. Ciò premesso, la Corte deve ora stabilire se il rifiuto di riconoscere il
rapporto di filiazione accertato dall’atto di nascita ucraino tra la ricorrente e
la sua madre intenzionale sia compatibile con il diritto dell’interessata al
rispetto della sua vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 della
Convenzione.
73. A tale riguardo, la Corte ritiene che i principi elaborati da un lato nelle
cause Mennesson e Labassee, sopra citate, dall’altro nel parere consultivo
sopra menzionato, e infine nella causa D c. Francia, sopra citata, siano
applicabili al caso di specie.
74. In particolare, la Corte rammenta che, anche se il margine di
apprezzamento degli Stati è limitato per quanto riguarda il principio stesso
dell’accertamento o del riconoscimento della filiazione (parere consultivo n.
P16-2018-001, sopra citato, §§ 44-46), questo margine è più ampio per
quanto riguarda i mezzi da utilizzare a tal fine (ibidem, § 51).
75. Certo, la legge italiana, anche se non permette la trascrizione dell’atto
di nascita per quanto riguarda la madre intenzionale, garantisce a quest’ultima
la possibilità di riconoscere giuridicamente il bambino attraverso l’adozione.
76. A tale riguardo, la Corte osserva che, secondo le Sezioni Unite della
Corte di cassazione, l’adozione consente ai tribunali aditi di valutare le
esigenze dell’articolo 8 della Convenzione e l’interesse superiore del minore.
Tale valutazione è effettuata sulla base delle condizioni preliminari che
ciascuno Stato stabilisce nel rispetto del proprio margine di apprezzamento,
ad esempio attraverso un legame tra i due genitori e la partecipazione del
genitore intenzionale, mediante atti specifici, al progetto genitoriale (mutatis
mutandis D c. Francia, sopra citata).
77. La Corte constata quindi che il desiderio di far riconoscere un legame
tra la ricorrente e la madre intenzionale non si scontra con un’impossibilità
generale e assoluta.
78. Tenuto conto di quanto precede, la Corte è del parere che, rifiutando
di procedere alla trascrizione dell’atto di nascita ucraino della ricorrente nei
registri dello stato civile italiano in quanto tale atto indica E.A.M. come sua
SENTENZA C c. ITALIA
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madre, lo Stato convenuto non abbia, nelle circostanze del caso, oltrepassato
il suo margine di apprezzamento.
79. Pertanto, non vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione
su questo punto.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA
CONVENZIONE
80. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione:
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli
e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto
di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa
soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danno
81. La ricorrente chiede la somma di 12.207 euro (EUR) per il danno
materiale che ritiene di aver subìto in ragione delle spese affrontate da L.B. e
E.A.M. per iscriverla ad una scuola privata, visto che era impossibile
iscriverla alla scuola pubblica. Inoltre, chiede la somma di almeno 5.000 EUR
per danno morale.
82. Il Governo contesta queste richieste.
83. La Corte non rileva alcun nesso di causalità tra la violazione constatata
e il danno materiale dedotto. Pertanto, respinge la domanda formulata a
questo titolo. Tuttavia, accorda alla ricorrente la somma di 15.000 EUR per
danno morale, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale
somma.
A. Spese
84. La ricorrente chiede la somma di 9.536 EUR per le spese che L.B. e
E.A.M. hanno sostenuto nell’ambito del procedimento condotto dinanzi alla
Corte.
85. Il Governo ritiene eccessive queste richieste.
86. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il
rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la
realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, tenuto
conto dei documenti in suo possesso e dei criteri sopra menzionati, la Corte
ritiene ragionevole accordare alla ricorrente la somma richiesta, ossia 9.536
EUR.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Dichiara, all’unanimità, il ricorso ricevibile;
SENTENZA C c. ITALIA
18
2. Dichiara, con sei voti contro uno, che vi è stata violazione del profilo
procedurale dell’articolo 8 della Convenzione nel contesto
dell’accertamento della filiazione tra la ricorrente e L.B.;
3. Dichiara, all’unanimità, che non vi è stata violazione dell’articolo 8 della
Convenzione in ragione del rifiuto di trascrivere l’atto di nascita della
ricorrente nei confronti della sua madre intenzionale;
4. Dichiara, con sei voti contro uno,
a) che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a
decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva
conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione,
i. 15.000 EUR (quindicimila euro), più l’importo eventualmente
dovuto a titolo di imposta su tale somma, per danno morale;
ii. 9.536 EUR (novemilacinquecentotrentasei euro), più l’importo
eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di imposta su tale
somma, per le spese;
b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
5. Respinge, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 31 agosto 2023, in
applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Liv Tigerstedt Marko Bošnjak
Cancelliere aggiunto Presidente Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’opinione separata del giudice K. Wojtyczek.
M.B.
L.T.
SENTENZA C c. ITALIA – OPINIONE SEPARATA
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OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE
DEL GIUDICE WOJTYCZEK
1. Con tutto il rispetto dovuto alla maggioranza, non posso sottoscrivere l’opinione secondo la quale l’articolo 8 sarebbe stato violato nella presente causa.
2. La maggioranza ritiene che «l’esistenza di un’ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata sia fuori dubbio» (paragrafo 40). Non sono convinto che la situazione giuridica dei ricorrenti possa essere assimilata a una situazione di ingerenza da parte dello Stato. Sembra piuttosto trattarsi di un mancato adempimento di obblighi positivi. È così che la maggioranza la analizza nei paragrafi 60-68. Vi è quindi una significativa incoerenza nella motivazione della sentenza.
3. La giurisprudenza della Corte in materia di gestazione per altri non considera l’obbligo di trascrizione a favore del padre biologico come l’unico mezzo per far riconoscere il rapporto di filiazione con il figlio nato mediante gestazione per altri. È sufficiente che il diritto interno offra una possibilità di riconoscimento (si vedano, in particolare, Mennesson c. Francia, n. 65192/11, § 100, CEDU 2014 (estratti), D c. Francia, n. 11288/18, §§ 49 e 54, 16 luglio 2020, e H c. Regno Unito (dec.), n. 32185/20, § 56, 31 maggio 2022). Rilevo che il governo convenuto ha indicato una via di diritto che permette di ottenere il riconoscimento del dedotto rapporto biologico di filiazione (paragrafo 38). La ricorrente non ha presentato argomentazioni che dimostrino che questa via di diritto non avrebbe potuto avere alcun esito positivo nel caso di specie. Non si può quindi concludere che vi sia una impossibilità generale e assoluta, per un periodo di tempo significativo, di ottenere il riconoscimento del legame tra lei e il suo padre biologico (si veda lo standard di cui al paragrafo 53).
Inoltre, rilevo che nella motivazione della presente sentenza la Corte constata, nel paragrafo 75, che «la legge italiana, anche se non permette la trascrizione dell’atto di nascita per quanto riguarda la madre intenzionale, garantisce a quest’ultima la possibilità di riconoscere giuridicamente il bambino attraverso l’adozione.» Questa via di diritto è stata – giustamente – ritenuta dalla Corte sufficiente dal punto di vista dell’articolo 8 per quanto riguarda il rapporto tra ricorrente e «madre intenzionale». Inoltre, la Corte ha considerato – giustamente – che il processo decisionale relativo a tale rapporto non fosse carente, anche se si tratta dello stesso processo decisionale che riguardava il rapporto con il padre biologico.
4. I bambini nati mediante gestazione per altri hanno il diritto di ottenere il riconoscimento della loro identità biologica. Allo stesso tempo, l’esperienza insegna che i contratti di gestazione per altri possono servire da paravento per un traffico di bambini senza un reale legame biologico con i «genitori intenzionali» (si confronti, in particolare, con la causa Paradiso e Campanelli
SENTENZA C c. ITALIA – OPINIONE SEPARATA
20
c. Italia [GC], n. 25358/12, 24 gennaio 2017). Le cause che riguardano dei contratti di gestazione per altri richiedono una prudenza e una diligenza particolari nel determinare le circostanze fattuali pertinenti, sia nei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali che dinanzi alla Corte. Nei procedimenti nazionali, avviati per accertare l’identità dei bambini nati mediante gestazione per altri, è necessario verificare che i legami biologici dedotti dai «genitori intenzionali» riflettano la realtà. Rilevo che la realtà del rapporto di filiazione biologico dedotto nel caso di specie non è stata dimostrata (come sembra implicitamente ammettere la maggioranza nel paragrafo 67 in principio).
5. In conclusione, è opportuno richiamare il punto 6 del testo dell’opinione concordante comune ai giudici De Gaetano, Pinto de Albuquerque, Wojtyczek e Dedov, allegata alla sentenza Paradiso e Campanelli, sopra citata:
«riteniamo che la gestazione per altri, anche se non retribuita, non sia compatibile con la dignità umana. Essa costituisce un trattamento degradante non solo per il bambino, ma anche per la madre surrogata (…) Tale pratica non è compatibile con i valori sottesi alla Convenzione.»
Diviene sempre più urgente adottare, negli Stati membri del Consiglio d’Europa e a livello internazionale, delle misure efficaci che vietino questa pratica e impongano delle sanzioni alle persone che vi fanno ricorso.