Art 8 • Obblighi positivi • Vita privata • Rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile l’atto di nascita straniero che stabilisce il legame di filiazione tra una bambina nata all’estero mediante gestazione per altri (GPA) e il suo padre biologico, senza prevedere una soluzione alternativa • Giurisprudenza della Corte europea che invita il legislatore nazionale a proporre un possibile riconoscimento di questo legame • Mancato bilanciamento da parte dei giudici interni dei diversi interessi in gioco e mancata considerazione dei requisiti di celerità ed efficacia conformemente all’interesse superiore del minore • Incertezza giuridica prolungata a causa della filiazione della bambina non stabilita da quattro anni, essendo quest’ultima considerata apolide nel suo paese di residenza • Richiamo dei principi al fine di garantire un risultato «rapido» ed «efficace» conformemente all’interesse superiore del minore in materia di accertamento del legame di filiazione tra il genitore biologico e il figlio nato all’estero mediante GPA Art 8 • Vita privata e familiare • Rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile l’atto di nascita straniero che stabilisce il legame di filiazione tra una bambina nata all’estero mediante GPA e la sua madre intenzionale • Nessuna impossibilità generale e assoluta per il riconoscimento di questo legame • Riconoscimento possibile attraverso l’adozione • Margine di apprezzamento non oltrepassato
Vincenzo Miri: Fecondazione eterologa da parte di coppie same sex e tutela del nato (CEDU, 22.6.2023, r. 47998/20 e 23142/21)
1. I ricorsi riguardano il rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile italiano l’atto di nascita di bambini nati in Italia da coppie omosessuali mediante procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero, poiché tali atti di nascita indicano la madre intenzionale come madre dei bambini. I ricorrenti (si tratta, nel ricorso n. 47998/20 del minore, e nel ricorso n. 23142/21 della madre biologica, della madre intenzionale e di due minori) denunciano una violazione dell’articolo 8, da solo e in combinato disposto con l’articolo 14 della Convenzione. 2. L’elenco dei ricorrenti e le precisazioni pertinenti sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente decisione.