Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata da Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale distrettuale, Varsavia – Śródmieście, Varsavia, Polonia) nei seguenti termini: 1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale, nel caso in cui un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e una banca sia dichiarato nullo fin dall’inizio in quanto contenente clausole abusive, il consumatore, oltre al rimborso del denaro versato nell’esecuzione di tale contratto e al versamento di interessi legali di mora a partire dalla data della domanda di rimborso, può avanzare ulteriori pretese nei confronti della banca in conseguenza di tale accertamento. Spetta al giudice nazionale stabilire, in riferimento al proprio diritto nazionale, se i consumatori abbiamo il diritto di avanzare pretese di tale natura e, in tal caso, pronunciarsi nel merito.
Chiara Sartoris: POST-VESSATORIETÀ: INTEGRAZIONE E RESTITUZIONI – CGUE, 12.1.2023, C-395/2021
«Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore – Articolo 4, paragrafo 2 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto – Clausola che prevede il pagamento di onorari di avvocato secondo il principio della tariffa oraria – Articolo 6, paragrafo 1 – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva”»