«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Articolo 3, paragrafo 4 – Deroga al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Articolo 3, paragrafo 5 – Possibilità di notificare a posteriori provvedimenti che limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione in caso di urgenza – Omessa notifica – Opponibilità di tali provvedimenti – Normativa di uno Stato membro che impone ai fornitori di piattaforme di comunicazione, siano essi stabiliti o meno nel suo territorio, un insieme di obblighi in materia di controllo e segnalazione dei contenuti asseritamente illeciti – Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media audiovisivi – Servizio di piattaforme per la condivisione di video»
Emanuele Bilotti: Surrogazione di maternità e riconoscimento dello status filiationis (CEDU, 31.8.2023, r. 47196/21)
Art 8 • Obblighi positivi • Vita privata • Rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile l’atto di nascita straniero che stabilisce il legame di filiazione tra una bambina nata all’estero mediante gestazione per altri (GPA) e il suo padre biologico, senza prevedere una soluzione alternativa • Giurisprudenza della Corte europea che invita il legislatore nazionale a proporre un possibile riconoscimento di questo legame • Mancato bilanciamento da parte dei giudici interni dei diversi interessi in gioco e mancata considerazione dei requisiti di celerità ed efficacia conformemente all’interesse superiore del minore • Incertezza giuridica prolungata a causa della filiazione della bambina non stabilita da quattro anni, essendo quest’ultima considerata apolide nel suo paese di residenza • Richiamo dei principi al fine di garantire un risultato «rapido» ed «efficace» conformemente all’interesse superiore del minore in materia di accertamento del legame di filiazione tra il genitore biologico e il figlio nato all’estero mediante GPA Art 8 • Vita privata e familiare • Rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile l’atto di nascita straniero che stabilisce il legame di filiazione tra una bambina nata all’estero mediante GPA e la sua madre intenzionale • Nessuna impossibilità generale e assoluta per il riconoscimento di questo legame • Riconoscimento possibile attraverso l’adozione • Margine di apprezzamento non oltrepassato
Vincenzo Miri: Fecondazione eterologa da parte di coppie same sex e tutela del nato (CEDU, 22.6.2023, r. 47998/20 e 23142/21)
1. I ricorsi riguardano il rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile italiano l’atto di nascita di bambini nati in Italia da coppie omosessuali mediante procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero, poiché tali atti di nascita indicano la madre intenzionale come madre dei bambini. I ricorrenti (si tratta, nel ricorso n. 47998/20 del minore, e nel ricorso n. 23142/21 della madre biologica, della madre intenzionale e di due minori) denunciano una violazione dell’articolo 8, da solo e in combinato disposto con l’articolo 14 della Convenzione. 2. L’elenco dei ricorrenti e le precisazioni pertinenti sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente decisione.
Giorgio Remotti: Evento e danno nella responsabilità per trattamento di dati personali (CGUE, 4 maggio 2023, C-300/21)
«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82, paragrafo 1 – Diritto al risarcimento del danno causato dal trattamento di dati effettuato in violazione di tale regolamento – Condizioni del diritto al risarcimento – Insufficienza di una mera violazione di tale regolamento – Necessità di un danno causato da detta violazione – Risarcimento di un danno immateriale derivante da un siffatto trattamento – Incompatibilità di una norma nazionale che subordina il risarcimento di siffatto danno al superamento di una soglia di gravità – Norme di determinazione del risarcimento del danno da parte dei giudici nazionali»
Tereza Pertot: Il certificato successorio europeo fra contenuto e profili formali (CgUE, C-354/21)
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Certificato successorio europeo – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera l) – Ambito di applicazione – Articolo 68 – Contenuto del certificato successorio europeo – Articolo 69, paragrafo 5 – Effetti del certificato successorio europeo – Bene immobile ereditario situato in uno Stato membro diverso da quello della successione – Iscrizione di detto bene immobile nel registro immobiliare di tale Stato membro – Requisiti legali relativi a tale iscrizione previsti dal diritto di detto Stato membro – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 – Obbligatorietà del modulo V figurante all’allegato 5 di tale regolamento di esecuzione
Andrea Dalmartello: POST-VESSATORIETÀ: INTEGRAZIONE E RESTITUZIONI – Conclusioni Avvocato Generale, Causa C 520/21
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata da Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale distrettuale, Varsavia – Śródmieście, Varsavia, Polonia) nei seguenti termini: 1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale, nel caso in cui un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e una banca sia dichiarato nullo fin dall’inizio in quanto contenente clausole abusive, il consumatore, oltre al rimborso del denaro versato nell’esecuzione di tale contratto e al versamento di interessi legali di mora a partire dalla data della domanda di rimborso, può avanzare ulteriori pretese nei confronti della banca in conseguenza di tale accertamento. Spetta al giudice nazionale stabilire, in riferimento al proprio diritto nazionale, se i consumatori abbiamo il diritto di avanzare pretese di tale natura e, in tal caso, pronunciarsi nel merito.
Chiara Sartoris: POST-VESSATORIETÀ: INTEGRAZIONE E RESTITUZIONI – CGUE, 12.1.2023, C-395/2021
«Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore – Articolo 4, paragrafo 2 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto – Clausola che prevede il pagamento di onorari di avvocato secondo il principio della tariffa oraria – Articolo 6, paragrafo 1 – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva”»